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Lunedì, 28 Mag 2012
 
 
Regione Lombardia

La Dgr. 30 del 30 Novembre 2011 n. IX/2601

all'art. 7.4 definisce la modalità delle ispezioni sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, anche per singolo alloggio.

Nell'art. 10.2 viene specificato che la contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilità tecnica nella individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare.

 

L’obbligo di installazione di detti sistemi per gli impianti termici esistenti si applica secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Tipologia di impianto                  Scadenza

Superiore a 350 kW e                    1/8/2012
installato prima 1/8/97

Superiore a 116,6 kW e                  1/8/2013
installato prima 1/8/98

Restanti impianti                           1/8/2014

 

Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi obbligati all’installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e della potenza degli scambiatori di calore installati, come indicato nella tabella precedente.
Il responsabile dell’impianto soggetto all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza che lo riguarda e assicurare che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo all’obbligo della propria scadenza.

La normativa di riferimento per la ripartizione delle spese di riscaldamento per gli impianti centralizzati è la norma UNI 10200.

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La deliberazione della Giunta Regionale n. 8/8745 del 22/12/2008

all'art. 6.7 ri1chiede per gli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione dell'impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore, che sia obbligatoria l'introduzione della termoregolazione e contabilizzazione, ove tecnicamente possibile.

Inoltre, l'art. 6.8 richiede che le apparecchiature installate per la termoregolazione e la contabilizzazione debbano assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle norme e linee guida UNI in vigore.

La mancata ottemperanza al suddetto obbligo ricade sul soggetto responsabile dell'impianto termico, come definito all'art. 4, punto II, della delibera regionale nr. 8355 del 2008.

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