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Lunedì, 28 Mag 2012
 
 
Regione Lazio

La deliberazione originale del Consiglio Regionale del Lazio n. 66/2009 del 10/12/2009

approva il «Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria» in attuazione del decreto legislativo n. 351/99, art. 8, Misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e art. 9, Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite.

L’art. 5 comma 2 D) recita: “gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato”

All’articolo 5, il comma 5 recita “L'adeguamento degli impianti menzionati al comma 2, lettere a), b), d), g) del presente articolo deve avvenire entro il 31 dicembre 2011 per i comuni di Roma e Frosinone, entro il 31 dicembre 2014 per il restante territorio regionale e le norme previste alle lettere c), e) ed f) avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Piano”

 

I termini sopraindicati sono stati spostati dalla L.R. 24 n.9 del 24/12/2010 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) ".
All’art 2, comma 41 si legge: “Il termine previsto dall’articolo 5, comma 5, della sezione I, delle norme di attuazione del piano per il risanamento della qualità dell’aria di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2009, n. 66, per l’adeguamento degli impianti di combustione a uso civile nei Comuni di Roma e Frosinone, è prorogato al 31 dicembre 2015”.

 

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