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Lunedì, 28 Mag 2012
 
 
Regione Emilia Romagna

La deliberazione della Giunta Regionale n. 1730 dell 16/11/2007 - oggetto n.3124 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici",

nell'art.6 dell'allegato 2 richiama l'obbligo, per gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiori a 4, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica.

L'art.7 prevede che le apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.

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