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Lunedì, 28 Mag 2012
 
 
Agevolazioni fiscali

IVA al 10%  - Detrazione fiscale del 36% - Detrazione fiscale del 55% se caldaia a condensazione


Decreto Legge Bersani n. 223/2006

Con il decreto Bersani nell'art. 35 commi 19, 20, 35 ter e 35 quater la legge concede agevolazioni fiscali per alcune opere di ristrutturazione edilizia, tra cui la contabilizzazione dei consumi termici, in quanto intervento finalizzato al risparmio energetico. In particolare, viene reintrodotta l'IVA agevolata al 10% e la possibilità di recuperare in 10 anni il 36% del totale della spesa sostenuta, sotto forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Il periodo di recupero è ridotto discrezionalmente a 3 o 5 anni per chi abbia già compiuto 75 anni d'età. 

La  Legge Finanziaria 2007 – n. 296 del 27/12/2006

La Legge n.296/06, comma 347, stabilisce che “per le  spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.” Inoltre, il comma 348 precisa che “la detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa [omiss...] sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio [omiss..]"

La Legge Finanziaria 2008 - n. 244 del 24/12/2007 

La Legge n. 244/07 con i commi dal 17 al 21, proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni del 36% e del 55% con le modalità e nei limiti già previsti dalla finanziaria 2007:

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, [omiss].

20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.

Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione  intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione e` riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21. [omiss]. 

La Legge di conversione n.2 del 28/01/2009  

La Legge n.2/09 art. 29 comma 6 richiede una apposita comunicazione e per le spese dal 2009 la detrazione è ripartita in 5 rate annuali. In particolare il comma afferma che “Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo."

La Legge 23/12/2009 n. 191 (Finanziaria 2010)

Il 22 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato la Finanziaria per il 2010. Questa finanziaria come quella del 2009 contiene alcune disposizioni che riguardano le agevolazioni fiscali sui lavori di manutenzione e ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale privato:

- IRPEF, sarà possibile continuare ad usufruire del bonus fiscale del 36% sulle spese  sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio privato fino al 2012. Confermata anche la detrazione agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie qualora i lavori siano eseguiti entro il 31/12/2011 e i beni alienati o assegnati entro 30/06/2012.

- IVA, diventa permanente l'applicazione dell'Iva al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche senza ricorrere alla procedura del bonus del 36%.

Scadenza

Chi ha iniziato nel 2009 lavori in casa di riqualificazione energetica, e li prosegue nel 2010, deve aver inviato entro il 31 marzo 2010 le comunicazioni relative alle spese sostenute per godere delle detrazioni del 55%.

Il modello va trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori. Il file, prima di essere inviato, deve essere controllato con l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia, per evitare la trasmissione di documenti che il sistema potrebbe rifiutare perché non rispondenti alle specifiche tecniche. I contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito dell’ente www.enea.it, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.


Agenzia delle Entrate, risoluzione 26 gennaio 2010, n. 3

La detrazione d'imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d'imposta 2010, non e' cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Originariamente l'art. 10, comma 2, del decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 - contenente "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre, n. 296" - prevedeva la cumulabilità dei benefici.
Con il D.Lgs n. 115/2008, recante norme di "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" si è stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilita' di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4. (art. 6 comma 3)
Dunque alla luce delle nuove disposizioni normative e dei chiarimenti ministeriali, il contribuente che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell'oggetto dell'agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi.
 

 

Per aggiornamenti ed approfondimenti fare riferimento ai siti:

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it (ENEA)
http://www.agenziaentrate.gov.it  (Agenzia delle Entrate)